La patente speciale solitamente ha validità 5 anni, ma a seconda della patologia riscontrata la Commissione Medica Locale può ridurne la durata.
Nel caso la visita di rinnovo avvenga in data successiva alla scadenza di validità della patente è possibile fare domanda in carta da bollo agli uffici della Motorizzazione Civile di un permesso di guida provvisorio (art. 37, comma 4, L. 448/1998) fino alla data fissata per la visita medica, previa presentazione della prenotazione presso la Commissione Medica Locale.
Nel caso in cui la Commissione Medica Locale non confermi gli adattamenti già posseduti, ma ne prescriva di nuovi, l’intestatario dovrà sostituire la sua patente con un’altra aggiornata con le nuove prescrizioni, facendone formale richiesta all’Ufficio Motorizzazione Civile. Per il rilascio della nuova patente, l’Ufficio della Motorizzazione Civile potrà richiedere un esperimento di guida al fine di valutare l’effettiva destrezza nell’utilizzo della nuova configurazione dei comandi prescritta.
La Commissione Medica Locale, in tutti i casi in cui giudica il disabile non idoneo alla guida, ha l’obbligo di inviare copia del certificato all’Ufficio della Motorizzazione Civile per la sospensione della patente.
Il decreto legge n.90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, ha modificato l’art. 119, comma 4, lettera a) del Codice della Strada ed ha introdotto un’importante novità relativa al rinnovo della patente speciale. La nuova norma del decreto semplificazione (art. 25, comma 2) prevede infatti che, se nella prima visita di idoneità alla guida la Commissione Medica Locale certifica per il conducente la presenza di situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere effettuati presso un medico monocratico autorizzato, vale a dire senza rivolgersi alla Commissione Medica Locale (secondo le procedure di cui all’art. 119, comma 2 e secondo la durata di cui all’art 126, commi 2,3 e 4).