Comitato tecnico Prot. 2607/M334 del 23 maggio 2006
Oggetto: Direttiva per la guida dei motocicli nel caso di minorazioni invalidanti agli arti. Nuovo aggiornamento prontuario adattamenti. Al fine di tener conto delle indicazioni qui pervenute, questo Comitato ha aggiornato il prontuario adattamenti riferito alla direttiva prot. 2852/M334 del 1/7/2004 con un nuovo prontuario adattamenti che, a far data dalla presente, sostituisce quello già aggiornato con prot. 5340/M334 dell’8/11/2005. La direttiva sopra citata relativa ai criteri di idoneità resta immutata. IL PRESIDENTE DEL COMITATO TECNICO Dott. Ing. Franco Giannetti
MINISTERO DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
COMITATO TECNICO
(art.119 Codice della Strada )
DIRETTIVA
per la guida dei motocicli nel caso di minorazioni
invalidanti agli arti
PRONTUARIO ADATTAMENTI
allegato a direttiva prot. 2852M334 del 1/7/2004
(aggiornamento prot. 2607M334 del 23 /5/2006)
AVVERTENZE
1) Ai presenti fini, si ipotizza la configurazione di guida del motociclo di base con comandi così disposti:
- dispositivo di sterzo con manubrio
- cambio di velocità a pedale lato sinistro.
- comando del freno ruota anteriore: a leva sul manubrio lato destro. Tale comando può essere realizzato anche con sistema frenante di tipo combinato.
- comando del freno ruota posteriore: a pedale lato destro. Tale comando può essere realizzato anche con sistema frenante di tipo combinato.
- acceleratore sul manubrio lato destro.
- frizione sul manubrio lato sinistro.
- dispositivi di controllo (cambio luci, indicatori di direzione ecc ….) sul manubrio lato destro e/o sinistro.
2) Per ‘freno combinato‘ si intende, ai sensi della direttiva 93/14/CE, recepita con D. M. 3/11/1994: ‘sistema che consente ad almeno due freni che agiscono su ruote diverse di essere azionati contemporaneamente azionando su un unico comando’.
3) Qualora il veicolo sia dotato di freno combinato, deve essere comunque presente un secondo freno, azionato a leva o a pedale, di tipo non combinato, con funzione di emergenza.
4) Con il termine di ‘cambio automatico‘ si intende un dispositivo automatizzato di qualsiasi tipo che elimini la necessità della frizione e del variatore meccanico delle marce.
5) Con il termine di ‘frizione automatica‘ si intende un dispositivo automatizzato di qualsiasi tipo che svolga automaticamente o attraverso servomeccanismi la funzione propria della frizione, ferma restando la variazione dei rapporti di velocità del veicolo attraverso l’uso del comando del cambio comunque congegnato.
6) La prescrizione di frizione automatica è soddisfatta anche quando è adottato il cambio automatico. Parimenti dicasi per la frizione meccanica la quale è sostituibile con quella automatica o con il cambio automatico.
7) Con il termine di ‘preselettore cambio‘ si intende un dispositivo che, azionato dal conducente, agisce sul meccanismo originale del cambio per selezionarne le marce.
8) Per i casi non rientranti esattamente nelle categorie previste, le Commissioni mediche terranno conto di specifiche situazioni, prescrivendo i necessari adattamenti nel quadro dei criteri esposti nella direttiva 2852M334 del 1/7/2004.
9) Qualora sul motociclo di serie vengano apportate modifiche per ottemperare alle prescrizioni della Commisione medica, il veicolo così adattato dovrà essere sottoposto a collaudo presso un Ufficio della Motorizzazione Civile, competente in relazione alla sede dell’allestitore. La carta di circolazione sarà aggiornata con le modifiche apportate.
10) In caso di modifica dei comandi o della loro posizione, quelli preesistenti, per motivi di sicurezza, dovranno essere eliminati o neutralizzati. In caso di modifica dei comandi o della loro posizione, quelli preesistenti, per motivi di sicurezza, dovranno essere eliminati o neutralizzati.
11) L’efficacia degli adattamenti, anche in relazione alle varie opzioni consentite, sarà verificata, nei casi previsti, all’atto dell’esame pratico per il conseguimento della patente di guida od in occasione dell’esperimento pratico di guida.
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MINORAZIONI SINGOLE |
MINORAZIONE ARTO SUPERIORE |
Categoria minorazione |
Descrizione minorazione |
1M |
limitazione funzionale |
Limitazione funzionale di un arto superiore per esiti stabilizzati di lesioni di qualsiasi natura con incapacità di svolgere con sicurezza tutti gli adempimenti richiesti per la guida, ma con conservazione della naturale integrità funzionale dell’articolazione scapolo-omerale. La flesso-estensione attiva del gomito e la capacità di presa del complesso polso-mano, eventualmente ortesizzato, dovranno assicurare una sufficiente manovrabilità del manubrio anche con l’arto minorato. |
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1pM |
protesi per amputazione o agenesia di braccio |
Perdita anatomica o agenesia parziale di braccio, con conservazione di almeno metà del braccio stesso, compensata con protesi tollerata ed efficiente che consenta al gomito una capacità di flesso-estensione assistita almeno da 90° a 180° ed alla mano artificiale di manovrare autonomamente il manubrio. |
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2pM |
protesi per amputazione o agenesia di avambraccio |
Perdita anatomica parziale dell’avambraccio, con conservazione almeno del terzo superiore, compensata con protesi tollerata ed efficiente- di tipo funzionale od estetico – che consenta di manovrare autonomamente il manubrio. |
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3M |
perdita parziale di mano |
Perdita anatomica parziale della mano o delle dita che non consenta di svolgere con sicurezza e ripetività tutte le manovre ad essa/e devoluta/e ma con conservazione della capacità di manovrare autonomamente il manubrio. |
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3pM |
protesi per amputazione o agenesia di mano |
Perdita anatomica della mano compensata con protesi tollerata ed efficiente – di tipo funzionale od estetico – che consenta di manovrare autonomamente il manubrio. |
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